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C.P.G.A. - Centro Polisportivo Giovanile Aquilano - L'AQUILA
 
STATUTO
 
     Art.1 - Costituzione
     Art.2 - Sede
     Art.3 - Oggetto e finalità
     Art.4 - Segni distintivi
     Art.5 - Patrimonio ed entrate
     Art.6 - Soci
     Art.7 - Costituzione, disciplina e scioglimento del rapporto associativo
     Art.8 - Organi sociali
     Art.9 - Assemblea
     Art.10 - Consiglio Direttivo
     Art.11 - Il Presidente
     Art.12 - Collegio probiviri e clausola compromissoria
     Art.13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
     Art.14 - Esercizio Finanziario
     Art.15 - Avanzi di gestione
     Art.16 - Scioglimento
     Art.17 - Disposizioni finali
 
Art.1
Costituzione

     Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano - L'Aquila, di seguito chiamato C.P.G.A. - L'Aquila, costituitosi, nello spirito della Costituzione Repubblicana e in base agli art. 36 e segg. del Codice Civile, fin dal 21 Luglio 1982, data di affiliazione alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, è Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro. La documentazione relativa all'anzianità della C.P.G.A. L'Aquila, a partire dalla data della sua prima affiliazione e cioè 1/10/79, è conservata agli atti della Società e della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

 
Art.2
Sede

     Il C.P.G.A. L'Aquila ha, attualmente, sede in L'Aquila Via Colle Pretara 7 c/o l'abitazione di proprietà del socio fondatore, la Sig. Nardis Doralice.

 
Art.3
Oggetto e finalità

     1.  Il C.P.G.A. L'Aquila non persegue finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale, ha lo scopo di svolgere, propagandare e promuovere la pratica sportiva della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, e delle altre Federazioni Sportive Nazionali a cui intenderà affiliarsi, in tutte le loro discipline e manifestazioni finalizzato ad attività agonistiche dilettantistiche.
     Le attività sportive troveranno collocazione nell'ambito del C.O.N.I., osservati i rispettivi regolamenti federali, in particolare quelli della F.I.H.P. che, anche ai fini dell'affiliazione, vengono qui richiamati per quanto attiene l'organizzazione e la gestione delle Società affiliate, sì da formare parte integrante del presente Statuto.
     2.  L'Associazione, per l'attuazione del proprio oggetto sociale, potrà organizzare gare, manifestazioni e spettacoli di carattere sportivo; partecipare a campionati, gare e manifestazioni nell'ambito del CONI (della FIHP in particolare); curare lo sviluppo e l'aggiornamento di tecniche innovative, e migliorare quelle sperimentate; organizzare corsi specifici per la preparazione di dirigenti, manager sportivi e istruttori; svolgere qualsiasi altra attività accessoria, integrativa e/o comunque strettamente connessa al proprio oggetto sociale, ferma restando l'esclusione di qualsiasi fine di lucro.
     3.  Nell'esercizio delle attività, l'Associazione potrà avvalersi di uno, o più, supporter finanziari, e fare loro pubblicità.
     I supporter, anche nel caso di abbinamento del loro nome a quello dell'Associazione, assumeranno un ruolo esterno, sicché non potranno mai interferire nelle attività, nei programmi e nelle decisioni della Associazione.

 
Art.4
Segni distintivi

     Nello svolgimento dell'attività sportiva l'Associazione assumerà come distintivo la scritta C.P.G.A. - AQ affiancata dal logotipo Sociale.

 
Art.5
Patrimonio ed entrate

1. Costituiscono il PATRIMONIO dell'Associazione:
 
     a) beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione;
     b) avanzi netti di gestione;
     c) erogazioni, donazioni e lasciti;
 
2. Costituiscono le ENTRATE dell'Associazione:
 
     a) I versamenti effettuati dai soci fondatori;
     b) le quote sociali (di ammissione, di iscrizione ed una tantum), comunque dovute e versate dai soci secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo)
     c) reddito derivante dal patrimonio dell'Associazione;
     d) gli introiti comunque realizzati nello svolgimento dell'attività sociale;
     e)ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, ivi compresi i contributi ottenuti dalla FIN e dal CONI ed altri enti pubblici e privati.

 
Art.6
Soci

I SOCI aderenti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
     -     FONDATORI
     -     ORDINARI O EFFETTIVI
     -     ATLETI
     -     BENEFICIARI
 
     1.     Sono SOCI FONDATORI quanti hanno costituito l'Associazione.
     2.     Sono SOCI ORDINARI O EFFETTIVI coloro che abbiano domandato di fare parte dell'Associazione e che abbiano svolto attività sportiva di tipo agonistico nell'ambito dell'Associazione per almeno due anni, ed abbiano un dichiarato e concreto interesse a partecipare attivamente ai programmi societari.
     3.     Sono SOCI ATLETI quanti svolgano all'interno dell'Associazione esclusivamente attività sportiva di tipo agonistico, anche nell'ambito delle Federazioni aderenti al CONI, purché in possesso del relativo certificato medico di idoneità.
     4.     Sono SOCI BENEFICIARI quanti svolgono all'interno dell'Associazione attività sportive di tipo non agonistico e comunque usufruiscano dei servizi che l'Associazione si propone di svolgere e mette loro a disposizione.

 
Art.7
Costituzione, disciplina e scioglimento del rapporto associativo

     1.     Quanti condividano le finalità dell'Associazione e intendano ad essa effettivamente aderire devono inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando il tipo di interesse che ivi intende perseguire, ed impegnandosi ad accettare e osservare lo Statuto dell'Associazione e ogni altro Regolamento.
     2.     Il Consiglio Direttivo si pronunzia sulla richiesta di ammissione, entro i sessanta giorni successivi. In caso di accoglimento, comunica la decisione all'interessato, lo iscrive direttamente nella categoria di soci rispondente all'interesse indicato nella domanda, e gli assegna un termine di giorni cinque per consentirgli il versamento della quota di ammissione, come determinata dal Consiglio Direttivo stesso.
     In caso di rigetto, il Consiglio non è tenuto a fornire alcuna motivazione.
     In ogni caso, decorsi sessanta giorni senza che il Consiglio si sia pronunziato sulla domanda, la stessa si intende respinta.
     3.     Il versamento della quota di ammissione comporta la costituzione del rapporto ad ogni effetto di legge.
4.     Sempre su determinazione del Consiglio Direttivo, i soci sono tenuti altresì a versare la quota di iscrizione annua, ed, eccezionalmente, una quota una tantum, nonché al versamento di esborsi ulteriori in ragione dei servizi effettivamente usufruiti dai soci stessi.
     5.     I versamenti dei soci, comunque fatti, si intendono a fondo perduto, e non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né di estinzione del rapporto associativo, anche per recesso o morte del socio.
     6.     Costituitosi il rapporto associativo, a norma del capo 3 del presente articolo, tutti i soci, che siano in regola con i versamenti deliberati dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, a tempo indeterminato (rimanendo espressamente esclusa qualsiasi partecipazione a titolo temporaneo) ed in maniera effettiva, ciascuno in ragione della rispettiva categoria di appartenenza.
     7.     I soci maggiori di età, hanno altresì diritto ciascuno ad un voto in sede di assemblea per quanto attiene l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
     8.     I versamenti dei soci non creano diritti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli indicati: con particolare riferimento alla intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
     9.     Il rapporto associativo, contratto a tempo indeterminato, può risolversi per recesso del socio o per sua esclusione dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.
     10.     Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dandone preavviso almeno due mesi prima.
     Il recesso dei soci Atleti, impegnati in gare agonistiche, avrà effetto al termine della stagione agonistica, sì da non pregiudicare le attività e i programmi dell'Associazione.
     11.     Il socio può altresì recedere per giusta causa, con effetto immediato, comunicando le regioni al consiglio Direttivo.
     12.     Nel caso in cui il socio commetta gravi inadempienze, il Consiglio Direttivo ha il diritto di escluderlo dall'Associazione, con deliberazione motivata e comunicata all'interessato. Sono cause di esclusione: il mancato pagamento di quote sociali e/o altri versamenti comunque determinati dal Consiglio Direttivo; il contegno contrario alle norme che regolano la vita sociale, alle decisioni degli Organi Sociali, ai principi federali che disciplinano l'attività agonistica, ogni altro atto, fatto che comunque possa pregiudicare il prestigio , l'immagine e il buon andamento dell'Associazione, si ha altresì la decadenza automatica del socio in caso di ingiustificata partecipazione per due anni di seguito alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
     Per quanto riguarda i soci Atleti, pur decadendo la qualità di socio, come contemplato dall'art. 6/12 del presente Statuto, il cartellino Federale verrà sempre rinnovato anno per anno, fin quando il socio stesso o chi per lui non provvederanno ad indennizzare il C.P.G.A. AQ, come previsto dalle norme Federali di quelle federazioni che ne contemplano il caso, della prevista indennità di preparazione calcolata in base alle tabelle Federali e a quanto previsto dai regolamenti interni del C.P.G.A. - AQ e dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di richiesta di ammissione a socio.
     13.     L'esclusione del socio ha effetto, decorsi trenta giorni dalla notifica della delibera di esclusione.
     14.     Entro lo stesso periodo di tempo il socio può adire il Collegio dei Probiviri, di cui al presente Statuto e opporsi all'esclusione. In tal caso l'efficacia del provvedimento di esclusione rimane sospesa sino alla decisione del Collegio.

 
Art.8
Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:
 
     -     L'ASSEMBLEA DEI SOCI
     -     IL CONSIGLIO DIRETTIVO
     -     IL PRESIDENTE
     -     IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
     -     IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 
Art.9
Assemblea

     1.     L'ASSEMBLEA DEI SOCI si compone della universalità dei soci e costituisce l'organo sovrano dell'Associazione.
     2.     L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo), entro il 31 dicembre.
     Essa, inoltre, nomina i componenti il Consiglio Direttivo; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
     3.     L'Assemblea può essere convocata su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri, ovvero di un numero di soci che rappresenti almeno un quinto dell'Associazione.
     La convocazione può avvenire notificando a ciascun socio, quindici giorni prima, l'apposito avviso indicante ordine del giorno, luogo, ora e data della riunione. Oppure pubblicando detto avviso (trenta giorni prima dell'adunanza e per quindici giorni di seguito) presso la bacheca sociale e gli appositi spazi adibiti all'interno degli impianti sportivi dove l'Associazione esercita la sua attività.
     4.     L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal più anziano dei Consiglieri.
     Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ove opportuno, due scrutatori, constata la regolarità delle deleghe, ed il diritto di intervento e di voto.
     Ogni adunanza assembleare viene verbalizzata su apposito libro che, firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali scrutatori, viene conservati agli atti dell'Associazione.
     5.     L'Assemblea è regolarmente costituita ed è idonea a deliberare, ove in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
     6.     In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.
     7.     Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
     8.     Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in prima e in seconda convocazione.
     9.     Le deliberazioni assembleari, approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi, sono valide e obbligatorie per gli assenti e dissenzienti.
     10.     Ciascun socio, maggiore di età ed in regola con i pagamenti, ha diritto ad un voto, facoltà di farsi rappresentare da altri Soci. Ogni delegato non può rappresentare più di un socio.
     11.     Le votazioni possono effettuarsi per alzata di mano, salvo obiezioni da parte dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
     12.     Le deliberazioni assembleari assunte vanno pubblicate nei quindici giorni successivi alla loro emanazione presso la sede sociale e presso gli appositi spazi adibiti all'interno degli impianti sportivi dove l'Associazione svolge l'attività.

 
Art.10
Consiglio Direttivo

     1.     L'Associazione è amministrata dal CONSIGLIO DIRETTIVO che può essere composto secondo le decisioni dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di otto membri, che rimangono in carica per quattro anni.
     2.     Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i soci. Non possono partecipare all'Assemblea e presentare candidature coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che siano in regola con le quote associative.
     3.     Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario. Il Consiglio provvede altresì a ripartire fra i suoi membri varie funzioni, ivi compresa quella di Tesoriere.
     In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede immediatamente a nominarne un sostituto, chiedendo alla prima assemblea annuale la ratifica della sostituzione o la nomina di un nuovo membro.
     4.     Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri. Amministra l'associazione, ne promuove lo sviluppo regolandone l'andamento ordinario e straordinario senza limitazioni. In particolare, il Consiglio determina annualmente i contributi e le quote sociali (ordinarie e straordinarie) dovute dai soci, in ragione delle rispettive categorie di appartenenza; redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e approvati dall'Assemblea dei Soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera circa l'esclusione dei Soci; favorisce la partecipazione dei Soci alle attività sociali.
     Il Consiglio svolge, inoltre, tutte quelle funzioni espressamente demandategli dall'Assemblea dei Soci.
     5.     Il Consiglio, inoltre, ha la facoltà di attribuire cariche onorarie a quelle personalità che, su parere unanime di tutti i Consiglieri, si siano distinte nel settore sportivo o sociale.
     Le cariche onorarie non possono superare il numero di tre, e non concedono alcun diritto di partecipazione nell'ambito dell'Associazione.
     6.     Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque per far deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare delle quote sociali ordinarie e straordinarie.
      Gli avvisi di convocazione indicanti ordine del giorno, luogo, ora e data di riunione, vengono notificati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
     Sono valide le deliberazioni assunte in presenza di almeno la metà dei Consiglieri, e con la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
     Di ciascuna riunione viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato agli atti dell'Associazione.
     7.     Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di prestatori d'opera, anche non soci, e sul loro compenso verrà effettuata una ritenuta d'acconto che sarà poi versata nei termini e nei modi di legge.
     8.     Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione della carica, e salvo eventuali diverse disposizioni assembleari.

 
Art.11
Il Presidente

     1.     Il PRESIDENTE rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo, contatta in nome e per conto dell'Associazione e adempie a tutte le altre funzioni demandate dal presente Statuto.
     2.     E' sostituito dal Vice Presidente ed, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei Consiglieri, salvo che abbia espressamente delegato altro Consigliere.
     3.     Può compiere, eccezionalmente, atti di straordinaria amministrazione, convocando contestualmente il Consiglio per la ratifica del suo operato.

 
Art.12
Collegio probiviri e clausola compromissoria

1.     Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI, è l'organo che deve essere preventivamente adito, per la soluzione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere fra i soci o fra organi dell'Associazione pere la interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente Statuto, e di ogni altro Regolamento.
     2.     I Probiviri vengono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica quattro anni. Vengono scelti tra le personalità dell'ambiente sportivo, purché non ricoprano alcun ruolo all'interno dell'Associazione stessa.
     3.     Il Collegio giudicherà ex bono et equo, senza formalità di procedura, e con decisione inappellabile.

 
Art.13
Il Collegio dei Revisori dei Conti

     1.     Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).
     2.     L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
     3.     Per la durata in carica e la rieleggibili valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
     4.     In caso di indisponibilità dei soci ad assumere tale compito il Consiglio Direttivo può nominare Revisori dei Conti delle persone che, pur non ricoprendo alcun ruolo all'interno dell'Associazione stessa, facciano parte dell'ambito sportivo.
     5.     I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

 
Art.14
Esercizio Finanziario

     1.     L'ESERCIZIO FINANZIARIO apre il 1° settembre e chiude il 31 agosto di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, che l'Assemblea provvede ad approvare a norma dell'art. 9, comma 2.
     2.     I bilanci, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione rimangono depositati presso la sede sociale, a disposizione dei soci che abbiano interesse alla loro consultazione.

 
Art.15
Avanzi di gestione

     1.     L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione comunque denominati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
     2.     All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non commerciale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

 
Art.16
Scioglimento

     L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 
Art.17
Disposizioni finali

     Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di associazione non riconosciute e, subordinatamente, quelle sulle società di cui al Libro V del Codice Civile.


 
 
 

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